Spesometro al via il prossimo 1° luglio. Gli adempimenti per le agenzie di viaggio.


Circolare a cura del Servizio Legale Assotravel

Com'è è noto dal prossimo 1° luglio partirà lo "Spesometro" che
riguarderà anche tutte le agenzie di viaggio, procediamo ad una rapida
ed essenziale disamina del provvedimento.

Sono due le accezioni di Spesometro: a) comunicazione
all'amministrazione finanziaria di operazioni che superino un certo
importo (3.600 euro per quelle verso clienti finali e 3.000 per quelle
tra soggetti Iva); b) accertamento sintetico basato sulla sola
considerazione delle spese sostenute.

Le agenzie di viaggio saranno quindi tenute a fornire i dati di cui al
punto a) all'amministrazione finanziaria dello Stato.

In merito va subito detto che il decreto sviluppo ha previsto una
semplificazione, in quanto ha escluso la comunicazione da parte degli
operatori economici delle operazioni che vengono regolate con
pagamenti tracciati. La semplificazione contenuta nel decreto sviluppo
approvato nei giorni scorsi dal consiglio dei Ministri riguarda tutti
gli operatori economici (soggetti passivi Iva), anche se la sua
portata non copre assegni e bonifici bancari.

Operazioni Tracciate Escluse
Per semplificare l'effettuazione delle comunicazioni Iva previste per
le transazioni superiori a 3.000€ dall'articolo 21 del Dl 78/2010 il
decreto sviluppo all'articolo 7, 2 comma, lettera o) prevede
l'esclusione dall'obbligo di segnalazione di tutte le operazioni
realizzate da soggetti passivi Iva nei confronti di privati, nel caso
in cui le stesse siano regolate mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del Dpr 605/73.

Dalla norma si evince che l'esclusione riguarda:
- tutti i soggetti passivi Iva, siano essi obbligati o meno al
l'emissione della fattura;
- tutte le operazioni B2C (business to consumer) vale a dire tutte le
transazioni che avvengono verso soggetti non passivi Iva;
- le operazioni che vengono regolate con strumenti bancari
tracciabili, ma limitatamente a carte di credito, di debito e
prepagate.
La ratio della norma è di evitare di tracciare due volte le stesse
operazioni con adempimenti paralleli. Il riferimento alle transazioni
effettuate solo nei confronti di consumatori finali risponde
contemporaneamente a due esigenze diverse. La prima è rivolta a
mantenere inalterata l'efficacia dello strumento nel rapporto B2B
(vale a dire nei rapporti tra soggettivi passivi Iva) con la funzione
di incrociare le dichiarazioni dei fornitori con quelle dei clienti.
La seconda è diretta, come evidenziato in precedenza, a evitare una
doppia rilevazione di analogo contenuto. In effetti, nei confronti dei
privati lo strumento serve a acquisire informazioni non altrimenti
conoscibili che possano essere utilizzate per rafforzare gli
accertamenti sintetici o il redditometro.

Quello che non è del tutto comprensibile è la limitazione
dell'esclusione solo a alcuni strumenti di pagamento tracciabili. In
effetti, non si comprende perché assegni non trasferibili (non si
ricomprendono gli assegni trasferibili a dire il vero sempre più rari
perché questi possono essere utilizzati fino a 5.000€ come denaro
contante) ovvero bonifici bancari, non potrebbero avere analoga
natura, di quelli espressamente indicati dalla disposizione in
questione. La loro inclusione nell'elenco dei mezzi che determinano la
semplificazione delle comunicazioni dovrebbe essere possibile, a
condizione, ovviamente, che siano emessi o trattati da intermediari
soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7 sesto
comma del Dpr 605/1973.

Estensione della platea.
Dal 1° luglio la comunicazione dello "spesometro" si estende a tutti i
soggetti passivi Iva, anche a coloro che non sono obbligati
all'emissione della fattura. Pertanto dalla predetta data anche le
agenzie di viaggio che certificano i corrispettivi con scontrini e
ricevute fiscali quando effettuano cessioni di beni e prestazioni di
servizio di importo superiore a 3.600 € sono soggetti allo specifico
obbligo.

Si ricorda che la data del 1° luglio 2011, in luogo della precedente
data del 1° maggio, è stata fissata dalla comunicazione dell'agenzia
delle Entrate 59327 del 14 aprile 2011.

L'identificazione del cliente
Un problema che si pone è le agenzie di viaggio non avevano, prima
dell'introduzione dello "spesometro" alcun obbligo, nei rapporti B2C
di identificare fiscalmente il cliente. Questo comporta che gli stessi
devono adeguare le procedure in uso in modo da rendere possibile la
raccolta dei dati necessari alla compilazione degli elenchi.

Cosa si dovrà fare?
Si tratta di una comunicazione annuale telematica da parte degli
operatori economici, secondo modalità e termini che sono ancora in
fase di studio da parte dell'amministrazione finanziaria. Per le
transazioni tra imprese, professionisti, artigiani che non coinvolgono
il consumatore finale (cosiddette operazioni business to business)
effettuate nel 2010 il primo appuntamento ipotizzato è il 31 ottobre
2011; per le operazioni del 2011 la data ipotizzata è il 31 maggio
2012. Nelle operazioni che invece coinvolgono il consumatore finale
(cosiddette business to consumer) l'adempimento dovrebbe scattare per
la prima volta dal 31 maggio 2012, saltando l'appuntamento di ottobre
2011 relativo alle operazioni 2010.

Materiali:
Per un riepilogo e per le modalità:

Nella stessa circolare si fa riferimento al software gratuito che
l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione delle imprese dal
proprio sito. Da verifiche effettuate in data odierna il software non
risulta ancora diffuso. Questo il link alla pagina dove sarà

Per le imprese che volessero iniziare con l'occasione dotarsi di un
adeguato database clienti ricordiamo che solitamente è possibile
operare con un foglio elettronico (gratuito su open office) che poi
resta compatibile (nel 90% dei casi) con quelli poi prodotti
dall'agenzia delle entrate e comunque senza troppe complicazioni.

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